Statuto

Allegato “ A  ” al n. 62.636/26.715    di repertorio

 STATUTO

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

E’ costituita l’associazione denominata

HUMAN INGENIUM

Organizzazione Internazionale Non Governativa (OING), con sede in Milano, via Bonaventura Cavalieri  nr. 8. Il trasferimento della sede all’interno del comune di Milano non comporterà modifica statutaria.

L’associazione ha carattere internazionale. Possono fare parte della stessa, in qualità di associati, persone fisiche o associazioni con nazionalità o sede nello Stato Italiano o in Stati esteri. Gli stati rappresentati sono in numero non inferiore a tre.

La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2060. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

L’Associazione è aconfessionale, apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2. – Finalità

L’Associazione opera al fine di favorire e sostenere il riconoscimento dell’alto potenziale intellettivo e la elaborazione, promozione e realizzazione di progetti connessi al sostegno della plusdotazione.

Scopi e attività dell’Associazione sono in particolare:

  1. a) Riconoscere bambini, adolescenti e adulti ad alto e altissimo potenziale intellettivo, globale o parziale, compresa la musicalità e le arti figurative;
  2. b) Concordare ed effettuare ricerche su tutto ciò che riguarda l’intelligenza superiore, nelle sue molteplici forme, stimolare progetti e percorsi formativi che favoriscano il passaggio dal dono al talento;
  3. c) Realizzare seminari, redigere e distribuire materiali didattici, testi per bambini, adulti e insegnanti riguardanti i punti di cui ai capi precedenti;
  4. d) Stimolare il riconoscimento dell’intelligenza intuitiva e della creatività, poco conosciute e non misurabili dai test;
  5. e) Organizzare eventi sul tema della plusdotazione;
  6. f) Creare borse di studio ed altre iniziative approvate dal Consiglio Direttivo.
  7. g) Favorire il riconoscimento, anche a livello normativo, della plusdotazione nei diversi Stati dell’UE.

Art. 3 – Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dalle contribuzioni degli associati e enti esterni, nonché da ogni altro bene che in ogni caso pervenga nella disponibilità dell’Associazione. In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, è vietata ogni distribuzione agli associati di avanzi di gestione, fondi e riserve.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.

Art. 4 – Associati

Sono Associati le persone fisiche e le associazioni che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Possono far parte dell’Associazione persone fisiche residenti nello Stato Italiano o in Stati esteri o associazioni con scopi analoghi o complementari con sede nello Stato Italiano o in Stati esteri. L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato nella quale quest’ultimo dichiara espressamente di avere preso visione e di avere esaminato dettagliatamente lo statuto.

Tutti gli associati hanno uguali diritti:

– di essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;

– di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;

– di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

Tutti gli associati sono tenuti:

– a rispettare e far rispettare le norme del presente statuto, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali;

– a svolgere il lavoro comunemente concordato;

– a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi che ne animano l’attività;

– al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;

– ad aggiornare il Consiglio Direttivo su eventuali variazioni dei propri recapiti per ricevere le comunicazioni da parte dell’associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono svolte prevalentemente a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea degli Associati.

L’Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

  1. a) decesso; b) recesso; c) decadenza; d) esclusione.

Il recesso deve essere manifestato per iscritto al Presidente ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli Associati sono considerati decaduti quando si verifichi, senza giustificato motivo, una delle seguenti situazioni: non siano presenti, direttamente o per delega, all’Assemblea per più di tre volte successive; non paghino la quota sociale per più di due anni consecutivi; abbiano perduto i requisiti richiesti per aderire all’Associazione.

Gli Associati sono esclusi per gravi motivi laddove integrino condotte lesive degli interessi e degli scopi dell’Associazione e/o atteggiamenti contrari allo spirito e alla lettera dello Statuto o delle delibere dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo e ai principi dei codici etici ed ogni altro codice di condotta approvato dall’Assemblea.

La perdita di qualità degli associati nei casi di decesso, recesso e decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo; mentre in caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata, il associato escluso ha 30 gg. di tempo dalla notifica per proporre ricorso all’Assemblea. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’espulsione. Il associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

Gli associati si dividono in:

1) associati fondatori: si considerano tali coloro i quali hanno sottoscritto l’atto di costituzione dell’associazione;

2) associati ordinari: si considerano tali tutti gli associati che aderiranno successivamente all’associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e versamento annuale della quota prevista dall’Assemblea;

3) associati onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per delibera del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’associazione.

Gli associati Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipo di associati.

Art. 5. Quota associativa

L’assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare della quota associativa. E’ facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6. – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente e il Vice Presidente;
  4. d) il Collegio dei Revisori, se eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 7. – Assemblea degli Associati

L’assemblea degli associati è composta da tutti gli associati. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

L’associato può delegare per iscritto un altro associato al fine di rappresentarlo in assemblea, ma ogni associato non potrà avere più di due deleghe. Gli associati che non siano in regola con il pagamento della quota non possono delegare né accettare deleghe, né esprimere un valido diritto di voto. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

L’assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’assemblea, inoltre, viene convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatto richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l’assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta, spedita personalmente a ciascun associato (al recapito che risulterà nel libro degli associati) a mezzo telefax, posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, spedita almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione, con indicazione delle materie da trattare, deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione.

L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

L’assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente ovvero dal associato più anziano presente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario.

In tutte le assemblee (ordinaria e straordinaria), a parità di voti, prevale quello del Presidente.

L’assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

1) discute e approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

2) definisce il programma generale annuale di attività;

3) procede all’elezione dei consiglieri determinandone il numero.

4) procede alla eventuale nomina del Collegio dei Revisori;

5) determina l’ammontare delle quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo, e il termine ultimo per il loro versamento;

6) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

7) delibera sulle responsabilità dei consiglieri con il voto di almeno un quinto degli associati;

8) Decide sull’esclusione degli associati dall’Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 6 dello statuto;

9) Decide sul provvedimento di rigetto delle domande di adesione per diventare associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 6 dello statuto;

10) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del giorno.

L’assemblea straordinaria è convocata: per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell’Associazione; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta il Presidente o almeno un quinto degli associati. In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno degli associati votanti e delibera validamente a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto che sono presenti. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita purché sia presente almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti alla riunione su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

Tutte le delibere assembleari debbono essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee degli associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta motivata il Presidente o almeno un decimo dei presenti.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, e pubblicizzati agli associati via posta elettronica.

Art. 8. – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, salva la facoltà del Presidente di opporsi alle decisioni esercitando diritto di veto secondo le modalità di cui infra.

Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di nove, eletti dall’Assemblea fra gli associati, e resta in carica per cinque anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni e/o di decadenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo ovvero qualora comunque occorra nominare un nuovo componente, entro il limite numerico previsto, la nomina degli stessi interverrà a cura dell’Assemblea a norma del presente Statuto. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario.

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero qualora la maggioranza dei propri componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente. La comunicazione della convocazione del Consiglio deve essere effettuata con avviso scritto, anche tramite posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione precisa dei punti all’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo della riunione, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale riunione di seconda convocazione. Qualora un Consigliere sia impossibilitato alla partecipazione alla riunione, è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Presidente. L’assenza del Consigliere nonché, le eventuali giustificazioni presentate tempestivamente da quest’ultimo, dovranno essere indicate a verbale. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le riunioni sono valide anche quando si interviene per video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l’identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità agli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

Qualora nell’ora prevista per l’inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente. Saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Il Consiglio Direttivo:

  1. a) redige le linee guida ed i programmi di attività sociale;
  2. b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, nonché l’osservanza dello statuto e dei regolamenti adottati;
  3. c) redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  4. d) delibera relativamente a tutti gli atti di gestione e amministrazione dell’Associazione, ferma la possibilità per il Presidente di opporre il diritto di veto su ogni decisione assunta dal Consiglio;
  5. e) delibera circa l’ammissione di nuovi associati;
  6. f) delibera in ordine alla perdita di qualità di associato o all’esclusione degli associati;
  7. g) determina l’ammontare delle quote d’iscrizione, delle quote associative nonché, le modalità ed i termini di pagamento;
  8. h) delibera circa regolamenti interni;
  9. i) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
  10. l) elegge il Presidente e il Vicepresidente e li revoca;
  11. m) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente che ai singoli componenti del Consiglio stesso;
  12. n) ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente.

Art. 9. – Il Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e l’uso della firma sociale mediante la quale dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. Al Presidente compete altresì il potere di opporsi a tutto quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, esercitando il relativo diritto di veto mediante dichiarazione scritta da far pervenire al Consiglio medesimo entro 30 giorni dalla data della delibera.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario, al quale tuttavia non compete il diritto di veto di cui sopra.

In casi di oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Fermi restando i poteri di rappresentanza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto al Presidente compete:

  1. a) l’adozione, in casi di oggettiva necessità, di provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo;
  2. b) presiedere e convocare l’assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, provvede il Vice-Presidente;
  3. c) il diritto di opporre il proprio veto agli atti di gestione adottati dal Consiglio di Gestione;
  4. d) tenere aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo o appartenente agli organi dell’Associazione. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione;
  5. e) predisporre e proporre al Consiglio Direttivo le linee guida ed il programma di attività sociale, nonché i regolamenti interni;
  6. f) curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  7. g) curare l’osservanza dello statuto, promuovendo la riforma qualora si renda necessario.

Art. 10 – Collegio dei Revisori

L’Assemblea degli Associati, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Revisori composto da 3 membri e che dura in carica tre anni. Il Collegio partecipa all’Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne verifica e controlla l’operato in termini di rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente.

Art. 11. – Scioglimento

Secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Statuto, lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, l’Assemblea, sulla base di una proposta formulata dal Consiglio Nazionale, delibera sulla destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti.

Se necessario, il Consiglio Nazionale nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall’Assemblea

Art. 12. – Clausola di Rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di leggi vigenti in materia.

FIRMATO: PAOLO BIANCHI

FEDERICA MORMANDO

CLARA CLOTILDE STOPPINO

LUISA DE PONTI

BORRI ROBERTO